probabili domande a fine febbraio dopo incontro del 17 tra ministero e ooss.
Vincolo triennale per chi ha ottenuto trasferimento scegliendo puntualmente una scuola
Vincolo triennale per neoassunti
Il nuovo vincolo di permanenza triennale per i neoassunti, come detto sopra, è stato introdotto dal DL 36/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017, introducendo il comma 5 all’articolo 13. In base alla novellata disposizione:
i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007). Uilscuola Toscana