Mobilità per il personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23: dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni l’Ordinanza ministeriale con le indicazioni e le date utili per la presentazione delle domande.
Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Orizzonte Scuola, la finestra temporale utili per il personale docente potrebbe essere dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
La data deve ancora essere confermata. Ci saranno date specifiche anche per il personale ATA, educativo e per il personale di religione cattolica.
Ricordiamo le novità della mobilità 2022/23
Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.
Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale
Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.
Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento
E’ introdotto dal Decreto Sostegni bis
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”
N.B. Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.
Chi non può presentare domanda di trasferimento
Diventano vincolati i docenti che hanno avuto il vincolo legato alla sede in cui hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ultimi due anni scolastici. FONTE ORRIZONTE SCUOLA