L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è occupato spesso di fornire chiarimenti al Comparto pubblico riguardo il riconoscimento dei permessi in questione ai dipendenti in regime di part time. Riportiamo di seguito i più importanti.
La Circolare n. 133 del 17 luglio 2000: “In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore”;
L’ARAN si è occupata della materia con due importanti orientamenti applicativi, di seguito riportati.
L’orientamento applicativo 34 del 25 novembre 2019 conferma la tesi espressa dalla Corte di Cassazione, per cui non va eseguito un riproporzionamento dei 3 giorni di permesso per i dipendenti in regime di part time verticale che abbiano un orario superiore al 50%.
L’orientamento applicativo CIRS84 del 15 giugno 2021 invece prevede che, in riferimento a un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18 (50% dell’orario), i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento.
In sintesi.
A conclusione della disamina normativa, contrattuale e regolamentare, i tre giorni di permesso vanno così riconosciuti:
Per i dipendenti in part time orizzontale, vanno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensili;
Per i dipendenti in part time verticale e/o misto con orario di lavoro fino al 50%, si esegue un riproporzionamento secondo la formula fornita dall’INPS, sopra richiamata;
Per i dipendenti in part time verticale e/o misto con orario di lavoro superiore al 50%, vanno riconosciuti per intero i tre giorni di permesso mensili.