Il nuovo periodo di formazione e prova per il personale docente neo immesso in ruolo è stato l’oggetto dell’incontro svoltosi il 18 luglio 2022 tra organizzazioni sindacali e Miur.
Per il Ministero: il percorso istituito con il D.L. 36 si applica a tutte le categorie dei docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23.
Per la UIL Scuola: il nuovo percorso non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36.
L’amministrazione ha presentato la bozza di decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio, che prevede il nuovo percorso di formazione e prova per il personale docente ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 36 convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022.
La nuova legge prevede infatti che il superamento del periodo annuale di prova in servizio:
è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
che il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, in funzione dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
L’unica novità da segnalare, rispetto alla normativa previgente, è l’introduzione di un “test finale” che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.
Posizione della UIL Scuola
Decorrenza del nuovo percorso
La UIL Scuola innanzitutto ritiene che l’Amministrazione stia attuando una interpretazione della norma non conforme a quanto questa espressamente prevede. Infatti, per il Ministero, il nuovo percorso si deve attuare a decorrere dall’a.s. 2022/23 e include tutti gli immessi in ruolo per l’a.s. 2022/23 (senza distinzione se saranno assunti dalle GAE o dai concorsi o dalle GPS di I fascia sostegno) e tuti coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23.
Per la UIL Scuola, invece, va subito chiarito ciò che è contenuto nel D.L. 36, nel senso che il nuovo percorso di prova non può essere applicato a coloro che saranno immessi nei ruoli da quest’anno, ma ai concorsi banditi sulla base della nuova normativa di cui al D.L. 36 e quindi sicuramente non prima dell’a.s. 2023/24.
Per la UIL, quindi, per esempio, l’introduzione del “test finale” non può essere neanche applicato al docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23 o a chi ha rinviato l’anno di prova all’a.s. 2022/23. Entrambi i docenti devono continuare a seguire le regole della normativa previgente.
Test come ulteriore prova
Il “test” introdotto, per la UIL Scuola, non può inoltre essere considerato come un esame da superare, una prova selettiva o come una ulteriore verifica valutativa da parte del dirigente oltre a quello che quest’ultimo è tenuto a valutare dopo un anno scolastico in cui il docente ha svolto tutto il percorso previsto.
Per la UIL Scuola, una introduzione del genere, che ripetiamo, non si può applicare a partire dal 2022/23 e fuori dai percorsi previsti dal D.L. 36, inserito in un sistema di garanzia della libertà di insegnamento, è un elemento ulteriormente mortificante del personale docente, non serve a nulla ed è solo un voler sottolineare un’avversione pregiudiziale verso i docenti che non meritano tutta questa acredine e la presunzione di incapacità che non finisce con il periodo di prova, ma continua con verifiche, esami e formazione coatta che la Uil scuola contrasterà con tutte le sue forze.