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21 Novembre 2024

DSGA – ATA – 24 MESI

CONCORSO

Vi informiamo che è in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, che autorizzata il contingente di immissioni in ruolo per il personale DSGA e ATA 24 mesi.

In attesa della sua formalizzazione e della conseguente nota operativa del Ministero, vi anticipiamo come saranno svolte le operazioni di nomina (è ovviamente necessario attendere la nota in via definitiva).

Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.116 unità.

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

DSGA procedura online in due fasi: 8 e 16 agosto

Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA: la presentazione dell’istanza si articolerà in due fasi.

  • In una prima fase, dall’8 agosto:

Gli interessati, in base ai turni di convocazione definiti dagli Uffici Scolastici Regionali in considerazione dei contingenti e delle consistenze delle graduatorie utili alle immissioni in ruolo, potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.

  • Nella seconda fase, dal 16 agosto:

Gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede.

Personale ATA 24 mesi (unica fase dal 16 agosto)

  • A decorrere dal 8 agosto 2022 saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di inserimento turni.
  • A partire dal 16 agosto gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi saranno chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede.

Se non si presenta domanda (DSGA o ATA 24 mesi): si verrà trattati come assenti con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Volontà di rinuncia: è stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina, sia nell’ambito della prima fase che nell’ambito della seconda. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

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