La sentenza accoglie pienamente le ragioni dei ricorrenti tutelate dall’UFFICIO LEGALE UIL SCUOLA
Così si è pronunciato il Tribunale di Busto Arsizio sez. lavoro nella decisione n. 192/2024 accogliendo il ricorso di una docente alla quale il Ministero Istruzione e Merito aveva negato la corresponsione della Retribuzione Professionale Docente per i mesi di luglio ed agosto.
Il Ministero sosteneva che ai docenti di religione senza ricostruzione di carriera la RPD deve essere corrisposta solo per dieci mesi, come stabilito nella Circolare n. 118/2020.
Ebbene, il Tribunale lombardo, accogliendo integralmente la tesi dell’avv. Naso, ha riconosciuto che “Così come evidenziato da parte ricorrente, tale modus operandi contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera”.
Ai docenti di religione, dunque, deve essere corrisposta la RPD anche per queste due mensilità per un importo che, dal 01.01.2022, ammonta ad euro 184,50 mensili.
Cordialmente
Ufficio Legale Nazionale