Requisiti, calcolo servizio, punteggio
Entro il 26 aprile sul sito InPa e sui siti degli Uffici scolastici regionali vengono pubblicati i bandi ATA 24 mesi 2023. Si tratta dell’aggiornamento annuale delle graduatorie di prima fascia ATA. Chi può partecipare al concorso per soli titoli, come calcolare il servizio e il punteggio, quali novità: tutto nello speciale dedicato alle graduatorie ATA 24 mesi.
Domande dal 27 aprile al 18 maggio su Polis Istanze online: per accedere serve SPID/CIE. Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.
I termini sono contenuti nella circolare ministeriale n. 26532 del 5 aprile 2023, che riporta alcune novità tra cui quella riguardante la nuova normativa sulla legge 104 e l’abolizione del referente unico.
I bandi regionali devono recepire le novità della circolare.
Requisiti
Requisito principale è aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, nella scuola statale, anche non continuativi.
Come calcolare i 24 mesi di servizio. Da tener presente che il servizio prestato nella scuola paritaria non fa cumulo per i 24 mesi, ma viene comunque valutato.
Il servizio prestato in Valle d’Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano viene valutato.
Nel calcolo dei 24 mesi non rientra il servizio prestato dopo la scadenza della presentazione delle domande.
Ecco allora i requisiti richiesti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Titoli di titoli di studio di accesso
A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità.
B ) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.
C ) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Graduatorie ATA 24 mesi, cosa sono
Le graduatorie ATA 24 mesi vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze. Le 24 mesi sono le prime graduatorie che le scuole utilizzano per l’attribuzione delle supplenze ATA. Chi si può iscrivere e perché
Tuttavia, l’iscrizione alla prima fascia non è obbligatoria: si può scegliere di stare in terza fascia. Non sono da sottovalutare i motivi per i quali può essere conveniente iscriversi.
Calcolo punteggio
Per calcolare il punteggio per ogni profilo professionale è utile lo strumento messo a disposizione dalla Uil Scuola Rua.
Il servizio svolto viene così valutato:
0,50 punti per ogni mese di servizio prestato nella scuola statale per lo stesso profilo professionale per cui si concorre (es. assistente amministrativo per assistente amministrativo).
0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S, per i profili professionali di assistente ammnistrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere (0,15 punti per i profili professionali guardarobiere e collaboratore scolastico, addetto aziende agrarie).
0,05 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni per servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (vale anche il servizio civile volontario).
Punteggio ridotto alla metà se prestato in scuola paritaria.
Si valuta il servizio svolto nel 2019/20 e 2020/21 come DSGA ff. E si valuta il servizio civile volontario: 0,05 punti per ogni mese. Stesso punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Allegato G dopo la domanda
Dopo la presentazione della domanda – in un periodo ancora da definire – gli aspiranti ATA potranno scegliere le 30 scuole, sempre online, tramite l’allegato G.
La scelta delle 30 scuole permette all’aspirante di ottenere supplenze anche da graduatorie di istituto.